Art. 2.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 56. - L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati dell'Assemblea azionale è di cinquecento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».